[Impero Romano] Leggi contro i banditi e i criminali

Discussione in 'GDR' iniziata da Dexter, 12 Gennaio 2014.

  1. Dexter

    Dexter

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    Io Alessio Comneno, primo di questo nome, Autokrátor Kaisár Augustos, Basíleus ton romaíon, Imperator Caesar Augustus, Imperator Romanus comunico l’entrata in vigore delle seguenti leggi:

    -Legge VIII Anno del Signore 1099. Chiunque verrà colto a macchiarsi dei reati di banditismo e pirateria, nei territori dell’Impero Romano d’Oriente, incorrerà nella furia dell’Imperatore. Gli verranno amputate le mani e i piedi, verrà accecato e le sue labbra cucite. Verrà lasciato morire d’inedia nella piazza della città. Dopo la morte, quando i corpi cominceranno a puzzare, non riceveranno l’onore della sepoltura, e i corpi verranno lasciati in pasto ai corvi e agli animali di strata.

    -Legge IX Anno del Signore 1099. È assolutamente vietato proteggere criminali. Ciò comporterà serie multe pecuniarie, e, in casi particolarmente gravi, la riduzione dei colpevoli in stato di schiavitù. Chi non sarà in grado di pagare il proprio debito allo stato, perché non possiede abbastanza denaro per pagare le multe, verrà incarcerato fino a quando il Governatore della Regione non deciderà il rilascio.

    -Legge X Anno del Signore 1099. Chiunque verrà sorpreso a rubare una proprietà altrui, sarà sottoposto a serie multe pecuniarie, e, in casi particolarmente gravi, avverrà la riduzione dei colpevoli in stato di schiavitù.

    -Legge XI Anno del Signore 1099. Chiunque si macchierà del grave reato dell’omicidio di un cittadino romano, verrà sottoposto ad un giusto processo, ed in caso di riconosciuta colpevolezza, riceverà la pena capitale, ovvero l’impiccagione in luogo pubblico.

    -Legge XII Anno del Signore 1099. Chiunque verrà a conoscenza di reati quali banditismo, pirateria, furto ed omicidio, è tenuto a denunciare il fatto alle autorità locali, che si regoleranno di conseguenza. Chi verrà accusato di essere complice di tali criminali, verrà accusato di connivenza, e come tale verrà processato.

    Tali leggi, rimarranno in vigore fino a che una legge futura non le abolisca o fino a quando l’Imperatore stesso non decida di eliminarle o modificarle.
     

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